- Legge 20 luglio 2004, n.189: "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"
- Animali in Condominio: Normative e sentenze
- Sentenze: Raccolta di sentenze varie
Legge 20 luglio 2004, n.189
"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI
ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà
o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con
la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per
crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è
punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da
3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a
trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo
comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). -
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino
sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da
quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al
primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di
scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od
altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). -
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o
competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in
pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con
minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando
videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene
o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in
qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o
addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per
il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di
cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si
applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali
impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo
comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei
casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse
sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa
da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di
condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i
delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e
544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo
che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni
dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli
animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena
su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le
predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione
dall'esercizio delle attività medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il
fatto costituisca più grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona
animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della
cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda
da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi
sofferenze".
Art. 2.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di
cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o
con l'ammenda da
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente leggeArt. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai
sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle
seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la
multa da
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del
codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis
del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo
codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".
Art. 5.
(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Animali in Condominio
- Gli
animali
possono stare nei condomini
- Solo in casi rari può essere imposto l'allontanamento dell'animale
- E' possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione
-
L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali
neanche se vota all'unanimità
Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1
penale) n.1109 del 9 dicembre 1999
La Corte di Cassazione ha stabilito che “è
necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui
all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete
pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a
propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale
pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi
disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente
idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero
indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel
caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha
recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva
essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze
assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato (che non è
intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.)
integra tutt’al piu’ un mero illecito civile (…) annulla quindi
sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.
Sentenza
della Pretura di Campobasso 12/5/90:
"Qualora
una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la
detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene
della collettività, il semplice possesso di cani o di altri
animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo
divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il
pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il
profilo della quiete o dell'igiene."
Sentenza
del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:
"La
detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta
facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere
vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia
contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio
appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo
non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire
limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei
condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto,
in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo
condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva
proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere
accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione
della tollerabilità delle immissioni..."
Sentenza
della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
Se il
cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba
una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non
sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano
obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla
tranquillità di un numero indeterminato di persone".
SENTENZE VARIE
Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 46291/2003
Gli animali vanno trattati con umanità: sì alla condanna di chi prende a calci un cane:
Prendere a calci un cane per futili motivi è reato perché anche gli animali sono essere dotati di sensibilità e devono essere trattati con umanità. La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato così la condanna per il reato di maltrattamento di animali inflitta ad un uomo che aveva preso a calci il cane di una signora allo scopo di attirare l&Mac226;attenzione della donna. Per il reato di maltrattamenti, ha spiegato la Suprema Corte, non è richiesta la lesione fisica all&Mac226;animale, essendo sufficiente una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità.
Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 2376 ( 2 marzo 1999)
Sempre punibile chi abbandona il cane
Se un cane gettato fuori da una macchina segue la vettura, questa è la prova che il conducente è proprietario del cane. Così ha sentenziato la Suprema Corte affermando che non serve la prova della "domesticità" del cane per indicarne la proprietà. Basta aver accertato che l'animale veniva trasportato a bordo dell'autovettura e che una volta gettato fuori tentava di rincorrerla.
Sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione n.1394 (6 marzo 2000)
Se il cane abbaia non è disturbo della quiete:
Se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma solo un singolo vicino, non è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica. La Suprema Corte ha affermato che affinchè vi sia disturbo alla pubblica tranquillità (art.659 c.p.) "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamnete sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone"
Sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1999
Non prendersi cura dell'animale equivale a maltrattarlo:
Maltrattamento non è solo infliggere sofferenze ad un animale, ma anche rifiutarsi di compiere azioni necessarie al suo benessere, quali procurargli cibo, riparo ecc.
Sentenza della Corte di Cassazione del 1999 sulla legge 157/92 (legge sulla caccia)
Alcuni cacciatori maltrattano
La sentenza ha stabilito che alcune pratiche venatorie, pur consentite dalla legge 157 non sono compatibili con l'articolo 727 del codice penale. Causare sofferenze all'animale è reato sempre perseguibile anche nel caso in cui tali azioni sono consentite da altre leggi.

